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II. Normative e attività nell'ambito Territoriale e Paesaggistico, in Sicilia

La lettura di un paesaggio deve potersi adattare al contesto territoriale secondo le specificità presenti. Nell'ambito delle analisi è quindi sempre importante conoscere l'esito delle attività di pianificazione attuate in un determinato contesto, per riconoscere in che modo, tali attività, abbiano contribuito a conformare quel paesaggio. Per questo è opportuno fare una sintesi delle normative che in Sicilia, hanno avuto come oggetto il territorio. I D.P.R. 30 agosto 1975 n.635 e il D.P.R 30 agosto 1975, n.637 (7) disposero il passaggio delle funzioni legislative ed amministrative dello Stato alla Regione Siciliana, in materia di tutela del paesaggio. Per cui la Regione assunse in merito la potestà legislativa ed amministrativa esclusiva. La legge regionale 1 Agosto 1977, n.80, “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”, stabilisce la competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali per lo svolgimento delle attribuzioni regionali in materia di beni culturali e ambientali. Sotto il punto di vista delle politiche di pianificazione territoriale la Sicilia ha attraversato tre diverse fasi: una prima in cui nel dibattito viene riconosciuta l'importanza degli strumenti di pianificazione e si recepiscono gli stessi, ma nella quale si tarda ad ottenerne delle adeguate applicazioni (8). I riflessi sul paesaggio di questa fase sono ancora percepibili. Una seconda fase in cui, sulla base delle constatazioni circa i danni prodotti dalla mancanza degli strumenti o dalla mancata applicazione degli stessi, si cerca di correre ai ripari tentando di impedire altri scempi. Ciò attraverso la formulazione di interventi legislativi a volte però carenti di tutti gli elementi necessari al recupero del territorio, in termini di valorizzazione attiva e politiche di sviluppo compatibile del territorio e, soprattutto, spesso applicati solamente nelle parti volte all'aspetto vincolistico delle aree (9).
Ed infine una terza fase, rappresentata da quella recente e da quella attuale, in cui si sono valutati tutti gli errori commessi anche a livello normativo, vi si pone rimedio intensificando il dibattito ed estendendolo alle comunità locali; definendo Linee guida (10); predisponendo Piani paesistici; definendo accordi; proponendo interventi sul territorio attenti alle identità e vocazioni territoriali; creando sistemi e reti locali di valorizzazione del patrimonio storico e ambientale; utilizzando gli strumenti della formazione e della partecipazione come necessari presupposti per la riuscita di un Piano; promuovendo una immagine positiva delle azioni di governo del territorio.
Attualmente si sottolinea la fase della conoscenza come necessario presupposto ad un qualsivoglia intervento sul territorio, riconoscendo l'importanza degli strumenti di pianificazione in relazione al miglioramento della qualità della vita, non più intesa come conseguenza della semplice dotazione di adeguati servizi, ma nell'ottica del ripristino di quei tessuti fatti di relazioni e del senso di appartenenza al contesto (aspetti questi che in passato venivano, se non trascurati dalle azioni legislative, quanto meno trascurati nelle applicazioni).
Inoltre con il Decreto dell'Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali n.5820 dell'8 maggio 2002 (11), in Sicilia si sono fatti propri i principi della Convenzione Europea del paesaggio, del 20 ottobre 2000.


7 Decreto del Presidente della Repubblica 30/08/1975, n.637 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”-Decreto del Presidente della Repubblica 30/08/1975 n.635 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di accademie e biblioteche”-

8 Tra il 1991 ed il 1994, la Regione Siciliana dovette ricorrere ad emanare una serie di norme integrative della legislazione urbanistica che addirittura “obbligavano” i Comuni all'adozione e/o alla revisione dei Piani Regolatori prevedendo, in caso di inerzia, persino la rimozione di Sindaci e Consigli Comunali. Inoltre, in molte località, scaduti i vincoli del piano regolatore mentre i vari 'iter di revisione non erano ancora attuati, si è assistito ad una continuazione della edificazione in base alle previsioni del vecchio piano e sulla base di varianti parziali (piani di insediamento produttivi, piani costruttivi, specifici interventi di opere pubbliche). E' chiaro che se si fosse agito con una tempestiva adozione della revisione del PRG, tante aree si sarebbero potute orientare ad una destinazione d'uso coerente con gli obiettivi di un corretto ed equilibrato sviluppo.

9 La L.R. n.15 del 1991, nel ribadire l'obbligo di provvedere alla pianificazione paesistica, ha conferito all'Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali infatti la facoltà di impedire ogni modificazione del paesaggio, in aree individuate in funzione del loro interesse paesistico, sino all'approvazione del piano con i noti vincoli di immodificabilità temporanea. Ciò, pur essendo a favore di una azione di tutela in qualche caso ha invece comportato un danno maggiore laddove si è sentito da parte della popolazione una limitazione ad utilizzare il proprio territorio a causa dell'apposizione di vincoli considerati troppo restrittivi e si è registrata una attività edificatoria abusiva basata nel non accettare la suddetta politica di conservazione.

 10 Linee guida del piano territoriale paesistico regionale (D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999). Le Linee Guida del PTPR, sono da ritenere quale riferimento per l'elaborazione dei “Piani d'Ambito”, dal momento che ne prospettano indirizzi a carattere generale. I Piani d'ambito partendo dallo stodio del sistema sia naturale che antropico dell'ambito prescelto, -i cui confini sono stati stabiliti nelle linee guida-, indaga preliminarmente il territorio riguardo i suoi aspetti: geologici; vegetazionali; antropico-culturali come quelli etnoantropologici; dei nuclei e centri storici, archeologici; dei beni isolati; della viabilità storica. Valuta altresì le infrastrutture presenti e gli aspetti vincolistici. Una particolare attenzione naturalmente è parimenti riservata alle componenti del paesaggio percettivo. Tutte queste analisi sono poi esposte attraverso relazioni tecniche e carte tematiche e vanno a costituire la base per la determinazione delle suscettività dell'ambito. Esse vanno lette sincronicamente per operare le necessarie sintesi interpretative che costituiranno il punto di partenza per la pianificazione da parte di chi dovrà intervenire nella fase progettuale

 11 Decreto recante “Atti di indirizzo della pianificazione paesistica regionale” Per il quale: è compito della pianificazione paesistica definire un quadro di coerenza per gli interventi di trasformazione del paesaggio, alla cui costituzione debbono concorrere principalmente tre momenti: a) conoscenza del paesaggio: analisi delle caratteristiche storiche, naturalistiche, morfologiche ed estetico - percettive del territorio che, integrate e correlate alle relative dinamiche di trasformazione, da individuare anche con il contributo degli enti locali interessati, consentano la lettura del paesaggio, la definizione dei valori paesistici, l'individuazione degli ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione e la determinazione di obiettivi di qualità paesistica; b) normazione: definizione di norme vincolanti e incentivanti per l'indirizzo delle trasformazioni; c) gestione: definizione delle modalità di coordinamento tra i soggetti a vario titolo competenti, individuazione, programmazione e promozione di azioni, misure e interventi necessari per realizzare, in tempi determinati, la tutela e la valorizzazione paesistica dei diversi ambiti. Inoltre all'art. 1 dice: “l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali secondo i dettati dell'art. 9 della Costituzione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove ed assicura adeguata protezione e valorizzazione al paesaggio della Regione siciliana. A tal fine trovano attuazione i principi della Convenzione europea del paesaggio e i criteri dell'accordo Stato-Regioni in tema di tutela del paesaggio. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 procede in conformità ai principi, criteri e modalità di cui agli atti suddetti, così come specificato nel presente decreto.

 
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